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Marco Trivellone
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Super BONUS 110
agg. luglio 2021

Il Super Bonus 110 è un’agevolazione fiscale introdotta dal D.L. n. 34/2020, il c.d. Decreto Rilancio, che prevede detrazioni pari al 110% sulle spese effettuate per particolari tipolgie di lavori, nello specifico i c.d. interventi "trainanti":
isolamento termico dell'involucro dell'edificio;
impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda;
sostituzione degli impianti di climatizzazione in edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti.

L'esecuzione di uno di questi interventi e/o di lavori di messa in sicurezza anti-sismica, consente di estendere il beneficio, nella stessa percentuale, anche ad altre categorie di lavori.



Super-Sisma BONUS

Il Sisma Bonus è un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’Irpef e dall’Ires una parte degli oneri sostenuti per l’adozione delle misure antisismiche per la messa in sicurezza di tutti gli immobili abitativi (anche le c.d. "seconde case", in numero illimitato) nonché per quelli utilizzati per attività produttive. Grazie alle nuove misure inserite nel D.L. n. 34/2020, il c.d. Decreto Rilancio i contribuenti che adottano misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 possono usufruire delle detrazioni Irpef e Ires 110% (Super Bonus) ripartite in 5 quote annuali di pari importo, calcolate a partire da un importo lavori non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari ricomprese nell'edificio. Può essere cumulato alle detrazioni ecobonus e può essere attuato anche mediante demolizione e ricostruzione.

Il Decreto Rilancio ha esteso la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte dell'esecutore dei lavori, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari; nonché per la c.d. cessione del credito diretta, da parte del soggetto titolare del credito.

In aggiunta all'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico, possono beneficiare, con la stessa aliquota 110% di detrazione, le spese sostenute per:
interventi finalizzati alla eliminazione dele barriere architettoniche (ad es. ascensori e montacarichi)   96.000 euro
installazione di impianti solari fotovoltaici   2.400 euro (o 1.600 euro per particolari casi) per ogni kW di potenza nominale - max 48.000 euro
sistemi di accumulo connessi  1.000 euro per ogni kW - max 48.000 euro



Super-Eco BONUS

Anche per l'Eco Bonus il Decreto Rilancio ha aumentato le percentuali di detrazione ad una misura pari al 110% (Super Bonus), da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. L'aliquota maggiornata è applicabile, oltre che agli edifici condominiali, anche agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo esterno. Per gli edifici unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti la possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali è limitata a massimo n. 2 unità immobiliari per proprietario. Può essere cumulato alle detrazioni sismabonus e può essere attuato anche mediante demolizione e ricostruzione.

E' possibile optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte dell'esecutore dei lavori, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari; nonché per la c.d. cessione del credito diretta, da parte del soggetto titolare del credito.

Per poter beneficiare del superbonus 110% gli interventi eseguiti dovranno determinare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, e nei lavori dovrà essere ricompresa almeno una delle seguenti lavorazioni (c.d. interventi trainanti):
isolamento termico dell'involucro dell'edificio;
impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda;
sostituzione degli impianti di climatizzazione in edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti.

Gli importi lavori su cui calcolare la detrazione sono i seguenti, distinti tra unità indipendenti e condomini:
isolamento termico   50.000 euro (unità indipendente)    |   40.000 euro (condominio fino a 8 unità) + 30.000 (ulteriori unità)
impianto centralizzato condominiale   20.000 euro (condominio fino a 8 unità) + 15.000 (ulteriori unità)
impianto di climatizzazione in unità indipendente   30.000 euro

In aggiunta all'esecuzione di una delle precedenti lavorazioni, possono beneficiare, con la stessa aliquota 110% di detrazione, le spese sostenute per:
interventi finalizzati alla eliminazione dele barriere architettoniche (ad es. ascensori e montacarichi)  96.000 euro
installazione di impianti solari fotovoltaici  2.400 euro (o 1.600 euro per particolari casi) per ogni kW di potenza nominale - max 48.000 euro
sistemi di accumulo connessi  1.000 euro per ogni kW - max 48.000 euro

Altri limiti di spesa, per max n. 2 unità per proprietario, per gli interventi "ecobonus" non trainanti:
pannelli solari per la produzione di acqua calda   54.545,45 euro
sostituzione impianto termico   27.272,73 euro
sostituzione finestre   54.545,45 euro
schermature solari   54.545,45 euro



CHI / QUALI SPESE

L’agevolazione fiscale spetta ai proprietari degli immobili, e ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi, assoggettati all’Irpef, e che ne sostengono le relative spese. L’agevolazione spetta inoltre ai contribuenti assoggettati all’Ires.
N.B.: possono beneficiare del Superbonus anche i condomini da n. 2 a n. 4 unità immobiliari, possedute da uno stesso proprietario.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, sono detraibili, tra le altre:
le spese per la progettazione, le asseverazioni, il visto di conformità e le altre prestazioni professionali connesse o comunque richieste dal tipo di intervento, se propedeutiche ai lavori agevolati;
le spese per l’acquisto dei materiali.



SCADENZE

Le spese devono essere sostenute entro le seguenti date:
Unità indipendenti (unifamiliari o funzionalmente autonome)  -  30/06/2022
Condomini  -  31/12/2022
Condomini da n. 2 a 4 u.i. di unico proprietario  -  60% dei lavori entro 30/06/2022, da concludersi 31/12/2022
IACP  -  60% dei lavori entro 30/06/2023, da concludersi 31/12/2023



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